Incarichi professionali

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RSPP - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Come da previsione sancita nell’art.17 del D.Lgs. 81/2008 (Decreto Sicurezza) Eliapos dispone di consulenti esperti RSPP per la gestione e il coordinamento delle attività previste dal Servizio Prevenzione e Protezione, che si ricorda essere un obbligo inderogabile di nomina a carico del Datore di lavoro all’interno di ogni azienda.

Nel dettaglio, l’incarico di RSPP esterno prevede:

 

  • Sopralluoghi per una corretta individuazione dei fattori di rischio;
  • Valutazione dei rischi in base alla normativa vigente e alla specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale interna;
  • Collaborazione con il Datore di Lavoro, Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza per la predisposizione del Documento, l’elaborazione delle misure preventive e protettive da adottare, le annesse misure di controllo, l’elaborazione delle procedure necessarie allo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza, i
  • Programmi di informazione e formazione così come previsto dalle normative vigenti;
  • Partecipazione alla riunione periodica in materia di tutela della salute e sicurezza secondo l’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

ASPP - Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione

Come da previsione sancita nell’art.32 del D.Lgs. 81/2008 (Decreto Sicurezza) Eliapos dispone di esperti ASPP per coadiuvare il RSPP nella gestione e nel coordinamento dei compiti previsti dal Servizio Prevenzione e Protezione (art.33).

Responsabile dei Lavori

Come da previsione sancita nell’art.89 del D.Lgs. 81/2008 (Decreto Sicurezza), Eliapos dispone di consulenti esperti e qualificati per svolgere l’attività di Responsabile dei Lavori che si ricorda poter essere incaricato dal committente, in assolvimento dei compiti attribuiti dal decreto.

Coordinatore in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione dei lavori (CSE)

Come da previsione sancita negli artt.89-90-91-92 del D.Lgs. 81/2008 (Decreto Sicurezza), per adempiere ai disposti normativi sia in fase documentale sia durante l’esecuzione dei lavori, Eliapos dispone di consulenti esperti e qualificati per svolgere l’incarico di Coordinatore in materia di Salute e Sicurezza durante tutta la realizzazione dell’opera (ad es. di tipo cantieristico), la cui nomina si ricorda essere un obbligo in capo al committente o al Responsabile dei Lavori, soprattutto quando si è in presenza di più ditte appaltate e imprese esecutrici.

Medico competente

Come da previsione sancita nell’art.25 del D.Lgs. 81/2008 (Decreto Sicurezza), il medico competente incaricato da Eliapos, collabora all’interno delle aziende con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla Valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, se necessario, come previsione sancita nell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 della Sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle Misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'Attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e all’Organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione, in base alle peculiari modalità organizzative del lavoro.

Fornisce informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informandoli sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute.
 Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.

Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima (si ricorda che il suddetto disposto normativo prevede la conservazione in originale della documentazione da parte del datore di lavoro per almeno 10 anni).

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.