La Cassazione con una recente sentenza depositata lo scorso 1° giugno torna ad esprimersi in tema di Sicurezza sul Lavoro e di responsabilità del RSPP e dei vertici aziendali in caso di infortuni sul lavoro.

 

Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,

La condotta del datore di lavoro che non adempie agli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori rientra tra le disposizioni la cui violazione, ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. c) del d. lgs. 81/2008, è presidiata da sanzione penale: si è espressa in tal modo la Corte di Cassazione con la sentenza numero 27516 del 1° giugno 2017.

Il caso ha riguardato un infortunio sul lavoro avvenuto alcuni anni fa in una industria nei pressi di Bolzano che è costato un dito ad un lavoratore intento a lavorare ad una pressa, si tratta, in particolare, di una lesione personale consistente nella subamputazione del dito 2 della mano sinistra con incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo di giorni 90.

Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva condannato sia il Consigliere Delegato e sia il RSPP:

il Consigliere Delegato in qualità di Datore di Lavoro, rappresentando il vertice del sistema di sicurezza sul lavoro, per negligenza imprudenza o colpa specifica ai sensi dell’art. 2087 c.c., nonché per violazione della normativa sulla prevenzione infortuni per aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni e quindi idonee ai fini della salute e della sicurezza, in quanto la macchina dove è avvenuto l’incidente era priva di dispositivi che impedissero alle mani dei lavoratori di venire a contatto con i movimenti del punzone, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per avere omesso di individuare i rischi connessi alla macchina e di elaborare le misure preventive e protettive relative al macchinario e le relative procedure di sicurezza.

La Corte d’Appello su ricorso dei suddetti confermava con sentenza del 10/05/2016 la condanna per il Consigliere Delegato, mentre accoglieva il ricorso del RSPP prosciogliendolo dall’accusa.

Contro la Sentenza d’Appello ricorrevano in Cassazione il Consigliere Delegato e il P.M., il primo contro la sua sentenza di colpevolezza, il secondo contro il proscioglimento del RSPP.

Il Consigliere Delegato è ricorso in Cassazione perché a suo avviso è stato erroneamente individuato quale vertice del sistema di sicurezza sul lavoro della società in quanto nel DVR aziendale la figura dell’AD o CEO (Chief Executive Officer) non è nemmeno presa in considerazione ed anzi il documento manca dell’individuazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere all’adozione delle misure di sicurezza.

Nel DVR infatti si elencano tutti i soggetti coinvolti nel “sistema sicurezza” così come prevede il D. lgs. 81/08 tra i quali figurano il datore di lavoro, il RSPP, il rappresentante delegato dal datore di lavoro, il referente interno per la sicurezza, ma non figura affatto l’Amministratore Delegato.

La Cassazione ha ritenuto però inammissibile il suo ricorso poiché presentato oltre i termine, pertanto la sua condanna quale vertice aziendale del sistema di sicurezza sul lavoro è stata confermata.

La Cassazione conferma, invece, la sentenza di proscioglimento del RSPP ritenendo infondato il ricorso del P.M. reputando giusta l’osservazione della Corte d’Appello che, in fase di giudizio, ha ritenuto che il DVR predisposto dal RSPP contenesse sufficiente indicazione ed individuazione del rischio presente nel reparto laddove veniva indicato un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse aggravato dalla inidoneità dei dispositivi di protezione.

La responsabilità del RSPP era quindi limitata in quanto aveva giustamente indicato la pericolosità dei macchinari presenti in azienda, con i quali il lavoratore si è infortunato, anche se in maniera generica e non specifica per ogni macchinario.

Lo stesso aveva inoltre sollecitato il Datore di Lavoro a porre in essere le misure per eliminare o ridurre al minimo le possibilità di incidenti.

Infatti nella sentenza di secondo grado si legge:

“può affermarsi che attraverso il DVR vi è stata segnalazione al datore di lavoro idonea a sollecitarne i poteri di intervento per eliminare la situazione di rischio, sollecitazione alla quale il datore di lavoro non ha evidentemente reagito.”

In conclusione la Corte di Cassazione ha precisato che è stato correttamente sanzionato il datore di lavoro, colpevole di non aver raccolto la sollecitazione ad intervenire per eliminare la situazione di rischio contenuta nel DVR ritenendo, nel contempo, insussistente la responsabilità del reato di lesioni colpose aggravate, per l’incidente occorso all’operaio, a carico del Responsabile SPP in quanto lo stesso aveva segnalato con il documento valutazione rischi in modo puntuale la pericolosità della macchina e l’inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge.

Alla prossima newsletter
Anno 3 n. 18, 14 giugno 2017

Contatta Eliapos per saperne di più e per ricevere la sentenza della Cassazione numero 27516 del 1° giugno 2017. Ti ricordiamo che l’argomento sarà oggetto di approfondimento nel corso di aggiornamento per RSPP in partenza dal 15 giugno 2017.

[contact-form-7 id=”653″ title=”Info-contatto”]