[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aumento delle sanzioni stabilite dal  D. Lgs. n. 81/2008 

Gentilissima/o web- Lettrice / Lettore,

alcune novità di rilievo  in materia di sicurezza sul lavoro sono contenute nella Legge di Bilancio 2019, ( L. 30 dicembre 2018, n. 145 in G.U. N. 302 del 31 dicembre 2018 – Supplemento Ordinario n. 62 L)

Infatti, le disposizione del  comma 445 dell’art.1 riguardano una serie di novità il cui scopo è, da un lato, quello di rafforzare l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle sue articolazioni periferiche e dall’altro quello di aumentare gli importi relativi a sanzioni per taluni comportamenti elusivi particolarmente ricorrenti   e che  gli organi di vigilanza  trattano  quasi giornalmente.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2019 vengono aumentati del 20%:

  1. a) gli importi dovuti per violazioni in materia di lavoro nero di cui parla l’art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002. Ne consegue che le somme previste da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo, salgono, rispettivamente, a 1.800 ed a 10.800;
  2. b) gli importi dovuti per le violazioni sanzionate dall’art. 18 del D. Lgs. 276/2003 (ci si riferisce alla somministrazione e, soprattutto, agli appalti privi dei requisiti ex art. 29, comma 1,  ed ai distacchi illeciti ex art. 30, ove le sanzioni sono le stesse della somministrazione illecita);
  3. c) gli importi dovuti per le violazioni ex art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016. Ci si riferisce ai lavoratori con distacco transnazionale all’interno della Comunità, portando la sanzione amministrativa ad  un importo compreso tra 1.200 e 12.000 per chi circola su strada senza la documentazione richiesta (commi 1-bis, 1-.ter e 1 quater dell’art. 10 (contratto di lavoro, prospetto paga, ecc.);
  4. d) gli importi dovuti per le violazioni ex commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.L.gs. n. 66/2003, (orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali);
  5. e) per le violazioni di altre disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuate dal Ministro del Lavoro con proprio Decreto; ovviamente per tali sanzioni l’aumento dovrebbe scattare dopo l’emanazione del decreto stesso.

Inoltre,  dalla stessa data 1° gennaio 2019,  aumentano del 10%:

– gli importi dovuti per tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D. Lgs. n. 81/2008.

si ritiene che l’aumento non si applichi alla somma aggiuntiva di € 2.000 o di € 3.200 euro (in relazione alle ipotesi) stabilita all’art. 14, comma 2, lettera c), in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto non si tratta di una sanzione amministrativa, così come chiarito più volte dal Ministero del Lavoro.

 

Contatta Eliapos sulle novità per l’aumento delle sanzioni e  per ricevere la legge di bilancio 2019.

L’argomento sarà trattato nei corsi per Dirigenti, RLS, Preposti, Lavoratori, in programma nell’ultima decade di gennaio p.v.

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Anno  5 n. 1 – 16 gennaio  2019

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