Il nuovo allegato al decreto legge n. 146/2021
con le precedenti newsletter Eliapos n. 58 e n. 60 di ottobre u.s. sono state elencate le modifiche apportate al Decreto Lgs. n. 81/2008 dal decreto legge n.146/2021, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. In particolare, con l’art. 13 è stato sostituito l’art. 14 del TU e riscritto, con una nuova intestazione, l’Allegato 1 al Testo Unico medesimo, relativo alle “fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14”, nel quale sono indicati rispettivamente gli importi delle somme aggiuntive; il pagamento di dette somme costituisce condizione necessaria, tra le altre, per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’amministrazione che lo ha adottato.
A tal proposito si ricorda che “il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione …omissis… è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare” (comma 15 del suddetto nuovo articolo 13).
Si riporta di seguito il nuovo Allegato pubblicato in coda al testo del decreto legge:

“ALLEGATO I
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500

2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500

3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000

5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500

6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000

8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000

9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000

10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000

11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000

12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

Anno 7, n° 61, 11 novembre 2021

Ti ricordiamo che la materia sarà trattata nei seguenti corsi:
– Corso di formazione per RSPP Modulo C, in partenza dal 22 novembre 2021;
– Corso di formazione per coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE), in partenza dal 15 febbraio 2022.

[caldera_form id=”CF5f01f6f43a7d1″]