Dal 1° aprile 2022
Le disposizioni per i posti di lavoro “al chiuso” -uffici- al termine dello stato di emergenza

Con le precedenti Newsletter n. 14/2022 e n. 15/2022 sono state elencate le novità introdotte dal Decreto-Legge 24 marzo 2022. Continuando nella disamina della disciplina osserviamo, nel dettaglio, le procedure di sicurezza sanitaria da osservare nei posti di lavoro “al chiuso”, in particolare negli uffici, al termine dello stato di emergenza sanitaria legata al Covid-19, stabilito al 31 marzo 2022.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 5 del suddetto Decreto sia il personale interno che quello di ditte esterne deve indossare negli uffici dispositivi di protezione delle vie respiratorie (le mascherine cd. chirurgiche), salvo che il dipendente non sia stato a contatto stretto con soggetti positivi Sars-CoV-2; nel quale caso occorre indossare la mascherina di tipo FFP2). Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie i dipendenti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto medesimo il dipendente risultato positivo alla Sars-CoV-2 deve restare in isolamento fino all’accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento, di cui al comma 1 dell’articolo stesso 1, consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.
A decorrere dal 1° aprile 2022, il dipendente che ha avuto contatto stretto con soggetti positivi Sars-CoV-2:

  • è sottoposto al regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto;
  • deve effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
    Vuoi saperne di più?

Anno 8, n° 16, 1° aprile 2022

Su D.L. 24 marzo 2022 contatta Eliapos
A tal proposito, ti ricordiamo che l’argomento sarà affrontato nel corso di formazione e aggiornamento per dirigenti, in partenza dal 14 aprile 2022.