Chi è costui?

A seguito della pubblicazione dei tre decreti ministeriali che, a partire da ottobre p.v. sostituiranno il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, è stata introdotta la figura del tecnico manutentore qualificato per quanto concerne gli interventi manutentivi su attrezzature e sistemi antincendio; in particolare, il DM 1 settembre 2021 definisce la durata e i contenuti dei corsi di formazione per tale figura professionale (suddivisi per tipologia di impianto), la conseguente valutazione dei requisiti da parte dei Vigili del Fuoco e i requisiti dei docenti abilitati all’erogazione dei corsi.
Di seguito si illustrano alcuni passaggi chiave contenuti nel decreto succitato:
Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.

  • Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
    A tal fine il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti.
  • Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti.
  • I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione.
  • Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.
  • I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.
  • Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.

Anno 8, n° 23, 14 maggio 2022

A tal proposito, ti ricordiamo che l’argomento sarà approfondito nel corso di aggiornamento per Datore di Lavoro/R.S.P.P. previsto dal 17 maggio p.v.