Il coordinatore della sicurezza

Il coordinatore della sicurezza è una figura professionale importantissima, che riguarda in dettaglio la sicurezza sul lavoro e la regolarità dei cantieri temporanei, mobili e in generale dei “lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali (Testo unico Allegato X)”.È una figura chiave, è il ponte tra i committenti e i progettisti, ai quali spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, le ditte sul campo e gli operai. È una figura che ha due parti, due sezioni e rispettivi ruoli, distinti e paralleli che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti. Parliamo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

La normativa sul ruolo del coordinatore

Tre sono i testi di legge chiave sui quali si basa il ruolo del richiamato responsabile della sicurezza nei cantieri in riferimento, ovviamente, a entrambi gli aspetti citati e, in ordine cronologico,  sono: Decreto legislativo n. 626/94 e Decreto legislativo n.494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”;  l’esigenza di ottimizzare, coordinare e riunire in un unico testo, tutta la normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, ha portato il legislatore, con l’introduzione del Testo unico sulla sicurezza d.lgs n. 81/2008  ad abrogare alcune norme precedenti, tra cui appunto il d.lgs n. 494/96.

Comunemente conosciuto nell’ambiente dell’ingegneria civile come “494”  tale Decreto, datato 14 agosto del 1996 ed entrato in vigore nel 1997, applicava le norme della “Legge 626” sulla sicurezza del lavoro al comparto edile e, in considerazione di tale peculiarità,  veniva escluso dal d.lgs n. 626/94.

Se correttamente applicate le norme contenute nel suddetto decreto mettevano in campo un vero e proprio circolo virtuoso della sicurezza sul lavoro.

In particolare il decreto individuava alcune figure professionali, fino ad allora non previste, fondamentali nel processo di sicurezza nei cantieri edili, in capo ai quali ricadono obblighi puntuali:

1.Il Committente e il Responsabile dei lavori,

2.Il Coordinatore per la Progettazione,

3.Il Coordinatore per l’Esecuzione,

4.L’appaltatore,

5.L’impresa (o datore di lavoro),

6.Il Lavoratore (anche autonomo),

7.Il Progettista e il Direttore dei Lavori.

Dall’azione coordinata di questi soggetti si  sviluppa il processo di sicurezza nel cantiere. Infatti il Committente, procedendo alla progettazione di un lavoro edile, affida al coordinatore per la progettazione la valutazione dei rischi potenziali nel futuro cantiere predisponendone le misure di riduzione ed eliminazione. In questa fase viene coinvolto anche il progettista che di raccordo con il Coordinatore per la Progettazione, confeziona il PSC (ovvero Piano di Sicurezza e Coordinamento) che è parte integrante del progetto. In questo modo il committente viene altamente responsabilizzato anche nella scelta dell’impresa appaltatrice per la quale sarà obbligatorio accettare il PSC e predisporre il POS (Piano Operativo di Sicurezza), la cui corretta e puntuale applicazione viene controllata ed attestata dal Coordinatore per l’Esecuzione attraverso sopralluoghi in cantiere e controllo costante della documentazione.

Ruolo e responsabilità del coordinatore della sicurezza

Il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” così definisce entrambe le figure del coordinatore:

“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che […]:

Redige il piano di sicurezza e di coordinamento;

Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica [..]. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[..].

“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori che:

Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni […] alle prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

Chi può fare il coordinatore della sicurezza?

Chi può ricoprire questo importante e delicato ruolo nei cantieri temporanei e mobili? Secondo quanto previsto dal richiamato Decreto legislativo n. 494/1996, con indicazioni ancora in vigore e reali (art. 98 comma 1 del D.Lgs. n.81/2008);  il coordinatore della sicurezza deve avere un:

Diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;

essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’Ispesl, dall’Inail, dall’Istituto italiano di medifica sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.

Per ottenere l’abilitazione quindi a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza occorre quindi avere un’ottima formazione abbinata necessariamente a un percorso di studi adeguato e consono alle difficoltà degli ambienti nei quali si andrà a operare.

 ELIAPOS SRL organizza il  citato specifico  Corso di Formazione per Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori in attuazione del combinato disposto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell’ Allegato XIV al D. Lgs. n. 106/2009 in partenza dal 19 giugno 2017 .  

A chi è rivolto?

Il percorso formativo è rivolto ai professionisti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 98 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, sopra indicati.

Quale è l’obiettivo del corso?

L’obiettivo del corso è quello di fornire tutte le conoscenze teoriche e pratiche per poter svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 integrato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009.

Quale è il programma del corso?

Il programma formativo soddisfa i requisiti indicati nell’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e permette, inoltre, di ricoprire anche i ruoli di CSP (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione) e CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione).

Il corso ha una durata complessiva di 120 ore ed è suddiviso in parte teorica e parte pratica, così come segue:

Parte teorica

Modulo giuridico (28 ore):

– la legislazione di base in materia di sicurezza e igiene sul lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

– le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;

– il T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I; i soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;

– la Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali Decreti attuativi;

– la disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.

Modulo tecnico (52 ore):

– rischi di caduta dall’alto; ponteggi e opere provvisionali;

– l’organizzazione in sicurezza del Cantiere; il crono programma dei lavori;

– gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza (si veda la newsletter Eliapos n. 18/2016 “Rischi interferenziali – necessaria la valutazione”);

– le malattie professionali e il primo soccorso;

– il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche; impianti elettrici in cantiere;

– il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria (si veda la newsletter Eliapos n. 4/2016 “coordinatore e ordigni bellici”);

– i rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto;

– i rischi chimici in cantiere;

– i rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione;

– i rischi connessi alle bonifiche da amianto;

– i rischi biologici;

– i rischi da movimentazione manuale dei carichi;

– i rischi di incendio e di esplosione;

– i rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;

– i dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza.

Modulo metodologico/organizzativo (16 ore):

– i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza;

– i criteri metodologici per:

a) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;

b) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;

c) l’elaborazione del fascicolo;

d) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi);

e) la stima dei costi della sicurezza;

– teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership;

– i rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Parte pratica

– esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei progetti, discussione sull’analisi dei rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

– stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento a rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; lavoro di gruppo;

– esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza;

– esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piani di Sicurezza e Coordinamento;

– simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione;

– visita in cantiere.

Al termine del percorso formativo è prevista la verifica finale di apprendimento che comprende una simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali e un test finalizzato a verificare le competenze cognitive.

Sono ammesse assenze?

Sono ammesse assenze per un massimo del 10% del monte ore complessivo.

È possibile  frequentare in modalità e-learning il corso di formazione?

È prevista la facoltà di effettuare in modalità e-learning il modulo giuridico del corso  della durata di 28 ore, nel rispetto della normativa vigente (si veda la newsletter Eliapos n. 26/2016 “coordinatore 120 ore – quesito”).

È previsto l’ aggiornamento?

È previsto l’obbligo di aggiornamento quinquennale in attuazione del combinato disposto del D. Lgs. n. 81/2008 e dell’Allegato XIV al D. Lgs. n. 106/2009 (si veda la newsletter Eliapos n. 14/2015 “Aggiornamento coordinatori e obblighi”) .

ELIAPOS SRL organizza il  citato  Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei Lavori in attuazione del combinato disposto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell’ Allegato XIV al D. Lgs. n. 106/2009, in partenza dal 15 giugno 2017

Quale è il programma del corso?

La durata del corso di aggiornamento è di 40 ore così suddivise:

Modulo giuridico:

– la legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le direttive di prodotto;

– il Titolo I del D.Lgs. 81/2008; i soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;

– definizione dei requisiti dei RSPP e ASPP alla luce del D.Lgs. 81/2008 e le responsabilità civili e penali (art. 2087 del Codice Civile);

– gli organi di vigilanza, la disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive;

– la sicurezza negli appalti e subappalti; la verifica tecnico-amministrativa delle imprese; il DUVRI;

– legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008);

– le figure interessate alla realizzazione dell’opera nei cantieri temporanei o mobili: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;

– i rapporti del coordinatore con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i RLS;

Modulo tecnico:

– i rischi fisici: esposizione a rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione;

– protezione da agenti chimici, cancerogeni, mutageni;

– rischi connessi alle bonifiche da amianto;

– rischio elettrico: impianti ed apparecchiature elettriche di cantiere;

– attività in quota: utilizzo di scale, macchine e attrezzature di lavoro, ponti su ruote; utilizzo dei DPI.