I dipendenti della categoria quadri sono sottoposti a visita fiscale solo nel caso in cui sia l’azienda a richiederlo?

Quali sono le patologie escluse dal rispetto delle fasce orarie di controllo?

Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,

rispondiamo al quesito concernente le visite fiscali di controllo per i dipendenti appartenenti alla categoria “quadri”, in particolare se tali controlli vengono effettuati solo nel caso in cui sia l’azienda a richiederlo ed, inoltre, al quesito sulle patologie escluse dall’obbligo delle fasce orarie.

A tal proposito riportiamo le seguenti disposizioni del DM 2016/17, anche noto come Decreto Madia, entrato in vigore il 13 gennaio 2018;

La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico (mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’Inps) o su iniziativa dell’INPS, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante assegnazione telematica della visita domiciliare ai medici incaricati.

Le visite possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva (più volte per lo stesso periodo di malattia), anche vicine alle giornate festive e di riposo settimanale.

Le fasce orarie di reperibilità sono: 7 ore per i dipendenti pubblici (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e 4 per i privati (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19). L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Inoltre, l’esclusione dall’obbligo delle fasce orarie riguarda l’assenza per:

-patologie gravi che richiedono terapie salvavita,

-causa di servizio riconosciuta che faccia ricomprendere la menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/ 1981 o a patologie che rientrano nella tabella E dello stesso DPR (dalla perdita degli arti a più gravi cronicità),

-stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67 per cento.

Non sono più presi in considerazione infortuni sul lavoro con conseguenze minori.

Non sono più comprese, quindi, tutte le infermità più ricorrenti, come sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre di minore gravità che, riconosciute dipendenti da causa di servizio, consentivano di potersi assentare.

In conclusione:

  • i lavoratori che si assentano da lavoro per malattia, sia nel caso di dipendenti pubblici che privati possono essere sottoposti a visita fiscale dall’Inps, (non solo nel caso in cui sia l’azienda a richiederlo);

  • in caso di gravi patologie è previsto l’esonero dalle visite fiscali per chi presenta certificato medico di lavoro. Sarà il medico di fiducia del lavoratore a stabilire l’esonero, indicando nel certificato medico di lavoro il codice E.

Contatta Eliapos per saperne di più e per ricevere le comunicazioni pubblicate in merito dall’INPS.

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Anno 4 n. 20, 23 maggio 2018

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