Il cassetto degli attrezzi per la corretta partecipazione alla videoconferenza in modalità sincrona, equiparata all’aula reale

Proponiamo il quesito, pervenutoci da un nostro Associato, relativo alla partecipazione ad un seminario svoltosi in videoconferenza alla quale non era seguito il rilascio della relativa attestazione di presenza da parte dell’Ente organizzatore.
In particolare, il nostro Associato dichiara di:
– aver inviato la scheda di iscrizione ad un evento formativo che si sarebbe svolto in video conferenza, in modalità tale da prevedere la partecipazione simultanea di discenti e docente nell’aula virtuale, con la possibilità di comunicare tra loro immediatamente e di chiarire qualsiasi dubbio o, eventualmente, approfondire qualsiasi argomento, oggetto della lezione.
– aver ricevuto l’accettazione da parte dell’Ente di formazione e le istruzioni per la relativa partecipazione,
– aver seguito l’evento formativo come ospite, dall’inizio alla fine,
– ma di non aver ricevuto il relativo attestato di presenza, peraltro con la concessione di crediti formativi, in quanto l’Ente organizzatore ha comunicato di non aver potuto verificare la sua presenza.
L’Associato chiede se tale procedura sia corretta e, inoltre, se la mera presenza di un corsista ad un evento formativo in aula virtuale, costituisca per sé stessa titolo per l’ottenimento del previsto attestato di partecipazione.
I suddetti quesiti sono particolarmente rilevanti alla luce della recente pubblicazione della L. 19 maggio 2022, n. 52 (in GU n. 119-2022 SG) di conversione del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Infatti, in sede di conversione è stato introdotto l’Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro), con la precisazione che: “Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”.
Conseguentemente, rispondiamo ai quesiti, precisando, preliminarmente, che al fine della validità della presenza ad una formazione a distanza (videoconferenza in modalità sincrona) non è sufficiente partecipare come “ospite”, ma occorre accreditarsi all’evento con le proprie generalità, quindi osservare la procedura richiesta dall’Ente organizzatore e descritta nella convocazione.
Al riguardo evidenziamo che i singoli regolamenti degli ordini professionali prevedono, per il rilascio dei crediti, la verifica continua della presenza del professionista (per i corsi di maggior durata sono stabiliti indici percentuali). La mancata verifica della presenza nel momento dell’appello potrebbe escludere la possibilità del riconoscimento dei crediti, anche se successivamente sia avvenuto l’accesso all’evento formativo.
Ovviamente tutte le presenze vengono registrate ed archiviate nel resoconto tabellare dell’evento medesimo.
La suddetta procedura, deve far parte tout court del “cassetto degli attrezzi” per la corretta metodologia della partecipazione alla videoconferenza in modalità sincrona, equiparata all’aula reale.

Su Legge 19 maggio 2022, n. 52 contatta Eliapos per saperne di più e per riceverne il testo
A tal proposito, ti ricordiamo che è in partenza dal 9 giugno p.v. il corso di formazione in videoconferenza sincrona per ASPP/RSPP modulo A

Anno 8, n° 26, 26 maggio 2022