È stato pubblicato in data odierna il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Per quanto qui di interesse, si segnala che il decreto prevede, a far data dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre p.v., l’obbligo di lasciapassare (cd. certificazione verde o green pass) per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, ponendo in capo al datore di lavoro l’onere di definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, tra i lavoratori.
Al riguardo, un piccolo approfondimento in tema di trattamento dati, per evitare che il datore di lavoro possa, inavvertitamente, incappare in violazioni della privacy.
Il decreto in analisi non prevede nulla di esplicito in tema di protezione dati ma l’Autorità Garante ha già avuto modo di esprimere il proprio parere favorevole in ordine alle modalità di verifica a suo tempo previste nel mondo della scuola.

Richiamandosi, così, al parere del 31 agosto 2021 nonché alla disciplina vigente in materia, si fa presente che:

  • il datore di lavoro si limiterà a verificare il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari;
  • il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi (es. ferie, permessi o malattia);
  • per il datore di lavoro non sarà sufficiente fare sottoscrivere un atto formale ad un soggetto e incaricarlo delle relative verifiche;
  • il controllore incaricato dal datore di lavoro, da inquadrarsi correttamente ai sensi del GDPR, dovrà ricevere precise istruzioni sui limiti a cui il trattamento dei dati contenuti nel lasciapassare è soggetto;
  • in particolare, a seguito dell’attività di controllo del certificato verde Covid-19, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi.

Riassumendo:
in primis, sarà necessario formalizzare la designazione del controllore incaricato, inquadrandolo correttamente dal punto di vista dell’organigramma privacy, indicando, altresì, le modalità attuative concrete con cui il controllore dovrà effettuare la verifica;
il datore di lavoro dovrà, inoltre, definire la procedura da applicarsi in caso di esito di verifica negativa della certificazione o di mancanza della stessa, che possa comunque garantire il diritto alla riservatezza del lavoratore-interessato;
al fine di procedere regolarmente a quanto innanzi, sarà, altresì, necessario provvedere all’aggiornamento dei documenti privacy in uso e, in particolare, il registro dei trattamenti e l’informativa privacy per dipendenti e visitatori esterni, magari redigendone un’integrazione ad hoc da apporre in prossimità del luogo in cui il controllore effettua la verifica (verosimilmente l’accesso);
al mero fine di dimostrare l’avvenuto controllo, specialmente se a campione, si ritiene, infine, opportuno che le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli siano oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei trattamenti.

Anno 7, n° 53, 22 settembre 2021

Ti ricordiamo che l’argomento sarà trattato nei seguenti corsi:
– Datore di lavoro previsto per il 1 ottobre p.v.
– Privacy in tempo di COVID-19, previsto per il 20 ottobre p.v.
– Referente COVID-19 e gestione della Privacy nell’emergenza sanitaria, previsto per il 5 ottobre p.v.

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