La prevenzione Incendi è definibile come la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso connessi o a limitarne le conseguenze.
Tali misure e accorgimenti si applicano alle cosiddette attività soggette individuate dal DPR 151 del 1° agosto 2011; l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi- riportato nell’Allegato I di tale provvedimento legislativo- è costituito da 80 attività, suddivise nelle categorie A, B e C in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
In particolare:

  • la categoria A identifica le attività a rischio basso,
  • la categoria B quelle a medio rischio,
  • la categoria C quelle attività ad elevato rischio incendio.

La differenza sostanziale tra le tre categorie è insita nelle procedure alle quali esse sono sottoposte: per le attività di categoria A, non è richiesto un parere di conformità sul progetto che, pertanto, non viene presentato al Comando dei VVF; tuttavia, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA i VVF (a campione) effettuano controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio; per le attività delle categorie B e C è richiesta la presentazione del progetto sia di nuovi impianti o costruzioni, sia di modifiche da apportare a quelle esistenti (che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza), con conseguente rilascio della valutazione di conformità se esso ha ottenuto parere favorevole. Le due categorie divergono per il sopralluogo: a campione per le attività di categoria B, entro 60 giorni dalla SCIA- così come avviene per le attività di categoria A- ed obbligatorio per quelle di categoria C. Contestualmente all’esito positivo del sopralluogo, avviene il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.
La conformità del progetto antincendio alle norme è stabilita dal Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015, modificato con il DM del 18 ottobre 2019) e/o dalle cosiddette regole tecniche tradizionali, a seconda dei casi.

Anno 8, n° 18, 8 aprile 2022

A tal proposito, ti ricordiamo che l’argomento sarà approfondito nel corso sulla Prevenzione Incendi che si terrà nei giorni 18 e 19 maggio 2022, svolto da docenti del corpo provinciale dei Vigili del Fuoco – Bari