Nel decreto le indicazioni sulle modalità di accertamento delle condizioni di sicurezza degli impianti a fune in GU n.60 dell’11 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto del 25 gennaio 2021, n. 28, a firma del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che disciplina l’efficacia della proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali degli impianti a funi, relativamente agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità.
Con l’obiettivo di uniformare gli adempimenti il decreto regolamenta, nel dettaglio, i modelli delle dichiarazioni che devono essere rese dai direttori di esercizio o dai responsabili dell’esercizio e fornisce indicazioni per garantire l’efficacia della proroga e le condizioni di sicurezza da verificare e comunicare poi all’Autorità competente.
Tale norma è stata emanata in attuazione del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (articolo 14-ter, DL convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40) che ha dettato la proroga di 12 mesi delle scadenze relative alle revisioni degli impianti a fune, revisioni generali e speciali quinquennali e quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, previa trasmessione, prima delle suddette scadenze, all’Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio, di una dettagliata e completa relazione in merito ai seguenti punti:

  • controlli effettuati,
  • provvedimenti adottati,
  • esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l’attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.

In particolare il decreto dispone:

Impianti a funi: per la proroga della scadenza della revisione generale e speciale quinquennale, le condizioni di sicurezza sono accertate a seguito di (art. 2): a) effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal MUM (Manuale di Uso e Manutenzione);
b) effettuazione dei controlli non distruttivi eseguiti sulla base di un piano redatto, a tal fine, dal direttore o dal responsabile di esercizio stesso con l’assistenza di un esperto qualificato 3° livello dal CIC-Pnd, e che tiene conto dell’eventuale permanenza in opera di elementi strutturali o meccanici oggetto di sostituzione in assenza di proroga: il livello di tali controlli, in caso di scadenza della revisione generale, non può essere inferiore a quello previsto per la revisione speciale quinquennale;
c) effettuazione, con esito positivo, delle ispezioni annuali di cui al punto 6.3.5 dell’Allegato al decreto direttoriale 11 maggio 2017;
d) adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali idonei a garantire che le condizioni di sicurezza dell’impianto sono equivalenti a quelle assicurate dall’effettuazione di ciascuna operazione prevista in fase di revisione generale.
Scorrimenti, sostituzioni delle funi e rifacimento degli attacchi di estremità: le condizioni di sicurezza per la proroga delle scadenze (art. 3).
Per l’efficacia della proroga delle scadenze relative agli scorrimenti, alle sostituzioni delle funi ed al rifacimento dei loro attacchi di estremità il direttore, o il responsabile dell’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico deve trasmettere all’Autorità di sorveglianza USTIF (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi) territorialmente competente, prima della scadenza, una dichiarazione, secondo l’Allegato 2, sotto la sua responsabilità penale, attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico delle funi.
L’Autorità di sorveglianza USTIF provvede quindi ad effettuare controlli a campione volti a verificare la completezza e l’idoneità della documentazione alla base di detta attestazione.

Per accertare il mantenimento in uso per l’esercizio pubblico occorre:
a) l’effettuazione dei controlli previsti dal MUM;
b) l’effettuazione dei controlli straordinari, eseguiti in conformità alla norma UNI EN 12927;
c) l’effettuazione dei controlli magneto-induttivi oppure, in caso di esito dubbio ovvero nelle zone in cui questi non possono essere svolti con efficacia, l’effettuazione di controlli radiografici;
d) l’adozione dei provvedimenti tecnici e gestionali atti a garantire che le condizioni di sicurezza della fune sono equivalenti a quelle rilevate in caso di rispetto delle scadenze prefissate.

Anno 7, n° 37, 24 maggio 2021

Contatta Eliapos sul decreto del 25 gennaio 2021, n. 28 per riceverne il testo e per saperne di più.
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