Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,

1. con l’istituzione del SINP – Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (vedi newsletter Eliapos n. 27 del 10 ottobre 2016) scatta l’obbligo per i datori di lavoro, con decorrenza 12 aprile 2017, di comunicare all’Inail gli eventi infortunistici con prognosi di almeno un giorno, entro 48 ore dal ricevimento della certificazione che attesta l’infortunio.

Tale nuovo obbligo riguarda solo gli eventi infortunistici di almeno un giorno, escluso quello dell’evento stesso, e fino a tre giorni di prognosi; ha finalità meramente statistica in quanto continuano ad applicarsi le regole di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 per gli eventi con prognosi superiore a 3 giornate.

La mancata denuncia comporta una sanzione con un importo variabile da € 548,00 ad € 1.972,80.

2. scatta quest’anno un altro obbligo per i datori di lavori che intendono svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione:

a) infatti coloro che si sono formati nel 2012 devono  effettuare entro il 2017 l’aggiornamento quinquennale, così come previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011;

b) i datori di lavoro, invece, che alla data di pubblicazione di detto Accordo avevano già frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che pertanto non erano tenuti a frequentare il corso di formazione secondo il suddetto Accordo, sono tenuti ad aggiornarsi entro l’11/1/2017;

c) per coloro che si sono aggiornati nei 24 mesi successivi alla pubblicazione dell’Accordo il relativo obbligo decorre dalla data di conclusione del corso.