CRONOTACHIGRAFOChe cos’è il cronotachigrafo?

È un sistema elettronico installato sui veicoli commerciali (camion, pullman e autocarri) che registra i tempi di guida e riposo dei conducenti e traccia dati al dettaglio relativi a velocità e distanze percorse allo scopo di migliorare le condizioni di lavoro, la sicurezza stradale e una concorrenza più equa.

Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo:

1. Un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;
2. Una smart-card (carta tachigrafica o carta del conducente).

Ogni tipo di carta tachigrafica ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all’impresa, alle autorità di controllo o all’officina.
Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l’identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe).

L’apparecchio registra inoltre:

  • I dati identificativi del veicolo (a vita);
  • La distanza percorsa;
  • Le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno);
  • La velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.

Nuove disposizioni di legge per il cronotachigrafo:

Il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.215 del 12 dicembre 2016  fornisce disposizioni sui corsi di formazione e sul buon funzionamento dei cronotachigrafi, digitali e analogici per i conducenti definiti tali dal regolamento (CE) n. 561/2006, art.4, che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi a norma dei regolamenti (CE) n.561/2006 e (UE) n.165/2014.

Il Decreto reca altresì disposizioni per assicurare il corretto assolvimento da parte delle imprese degli oneri di istruzione dei conducenti e di controllo sull’attività degli stessi di cui al regolamento (CE) n.165/2014 art.33 e in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) 561/2006 art.10.

Sulle modalità e i tempi di erogazione dei corsi di formazione sul cronotachigrafo, il Decreto stabilisce una durata minima di otto ore, con un massimo di quaranta partecipanti, e nell’Allegato 1 fornisce il programma. Al termine del corso, è rilasciato un certificato valido cinque anni.

I corsi possono essere svolti dai soggetti indicati nel suddetto decreto all’art.3:

  • Dalle autoscuole e dai centri d’istruzione automobilistica in possesso del nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della CQC (carta di qualificazione del conducente);
  • Enti definiti come “soggetti attuatori” dall’art.3, comma 2 del D.P.R 29 maggio 2009, n.83;
  • Da soggetti accreditati allo svolgimento della formazione professionale di 150 ore per il trasporto delle merci e dei viaggiatori per conti di terzi;
  • Gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione dei corsi formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t. di cui al Decreto n.207 del 30 luglio 2012;
  • Le imprese di autotrasporto (compresi consorzi e cooperative) con almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti a tempo indeterminato;
  • Imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull’utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati. Il possesso di tale requisito è
  • accertato dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – Divisione 5 cui tali imprese devono presentare domanda di accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui all’Allegato 2. L’ufficio, accertato il possesso dei requisiti, provvede a rilasciare
  • l’autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.

Secondo l’art.7, al termine del corso, le imprese di autotrasporto forniscono agli autisti un documento redatto per iscritto, contente le istruzioni sul comportamento da adottare per il rispetto delle regole sui tempi e i riposi, e sul buon funzionamento del cronotachigrafo. Tale documento deve essere controfirmato dall’autista ed ha validità di un anno. Il Decreto prescrive che le imprese, per assolvere agli oneri di controllo previsti dai Regolamenti comunitari, devono garantire verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni sull’attività dei loro conducenti. Dall’esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che l’impresa deve conservare presso la propria sede per almeno un anno.

A tal proposito Eliapos organizza per la prima volta a Bari il corso per “Cronotachigrafi analogici e digitali”.
Contattateci per una consulenza, o per ricevere copia del Decreto Dirigenziale.

 

ELIAPOSAMBIENTE
Anno 3 n. 4, 31 marzo 2017