l’articolo 15,  comma 6, del  decreto “Mille Proroghe”  (Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183) dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’  applicazione dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del D.lgs. n. 152/2006, concernente  l’obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ne consegue che le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale. Non è stata prevista, invece, la sospensione del secondo periodo del comma 5 del suddetto articolo che dispone: “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020.

Anno 7, n° 7, 28 gennaio 2021

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