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Chi subentra, con contratto di affitto, nella gestione dei locali in cui si svolge una prestazione lavorativa assume la posizione di garanzia di datore di lavoro.
La Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza n. 5200 del 10 febbraio 2021, affronta il caso del subentrante, con contratto di affitto, nella gestione dei locali in cui si svolge una prestazione lavorativa ed omette di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63,  commi 1, 2 e 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 8. Il caso si riferisce al gestore di un hotel  di Rimini, per la contravvenzione ex art. 68 comma 1 lett. b), in relazione agli artt: 64 comma 3 lett. a) e 63 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che aveva utilizzato luoghi di lavoro non conformi alla normativa di sicurezza; in particolare per la presenza di parapetti delle scale e delle parti prospicienti il vuoto in misura inferiore ad un metro di altezza e per la presenza di vetri delle porte vetrate e delle finestre in prossimità delle vie di circolazione, non costituiti da materiali di sicurezza. L’azienda era gestita in base al contratto del 28 febbraio 2014 che attestava la conformità dell’albergo alle norme, ma era di proprietà di altri; la situazione di conformità fu presa dal gestore dell’albergo in buona fede. Successivamente furono riscontrate delle irregolarità che concernevano aspetti strutturali dell’edificio, di altrui proprietà, nel quale era esercitata l’attività alberghiera. Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che: “in tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il principio per cui colui che subentri, in forza di un contratto di affitto di azienda, nella gestione dei locali in cui si svolga una prestazione lavorativa assume la posizione di garanzia del datore di lavoro, essendo irrilevanti le indicazioni contenute nel contratto; cfr. Sez. 3, n. 30927 del 31/05/2019, Cisternino, Rv. 27655101: fattispecie relativa all’affitto di una struttura alberghiera in cui la Corte ha precisato che non osta, all’assunzione degli obblighi di prevenzione da parte del legale rappresentante della società conduttrice, la circostanza che, in base al contratto, la detenzione dei locali venga ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovino. Il gestore, quale datore di lavoro, è pertanto responsabile del reato di cui agli artt. 63 e 64 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 qualora ometta di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3, a meno che non dimostri che l’esecuzione degli interventi di adeguamento sia stata resa impossibile dal comportamento del locatore, prova questa non fornita nel caso in esame.

Anno 7, n° 22, 1 marzo 2021

Contatta Eliapos sulla sentenza della Cassazione Penale Sez. III n. 5200 del 10 febbraio 2021 per saperne di più e per riceverne il testo. Ti ricordiamo che l’argomento sarà trattato nel corso di aggiornamento per ASPP-RSPP in partenza dal 2 marzo 2021.

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