Responsabilità del socio unico di capitali quale datore di lavoro di fatto – INAIL e Sars-CoV-2 cure tempestive ai lavoratori che soffrono di postumi di lungo periodo.

la Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, con la sentenza n. 10143 del 16 marzo 2021, tratta della responsabilità, per infortunio sul lavoro, del socio unico di società di capitali quale datore di lavoro di fatto, indicato, in sede processuale, come datore di lavoro da più di uno dei lavoratori.  Di contro Il datore di lavoro affermava, in quanto socio unico di capitali, che non aveva alcun ruolo nell’amministrazione e nella gestione della società, atteso che tale ruolo era attribuito al direttore unico del cantiere (separatamente giudicato) e che, accanto a quest’ultimo, l’istruzione dibattimentale aveva consentito di individuare un’altra figura di soggetto responsabile nella persona di un geometra il quale rivestiva la posizione di preposto.

La Corte chiarisce al riguardo che: …omissis “l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale…. in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro, e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale é tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

AggiornamentInail

Individuare strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale per l’erogazione di prestazioni riabilitative ai lavoratori che continuano a soffrire di postumi debilitanti a distanza di mesi dal contagio da Sars-CoV-2. È questo l’obiettivo dei nuovi avvisi regionali pubblicati dall’Inail, che puntano a garantire un approccio alla riabilitazione degli assistiti di tipo multi-assiale, in grado cioè di prendere in carico ogni caso sulla base delle specifiche esigenze terapeutiche post Covid-19, che possono interessare l’aspetto respiratorio, cardiologico, muscolare e neurologico. Il fenomeno, oggetto di studio e analisi da parte dei ricercatori a livello internazionale, è denominato in letteratura scientifica “Long-Covid”. A tal fine l’INAIL, Direzione regionale per la Puglia, ha pubblicato l’avviso per l’acquisizione delle relative manifestazioni di interesse, da redigere sulla base del modello allegato, da parte di strutture interessate, operanti nel territorio pugliese e in possesso delle dotazioni professionali.

Anno 7, n° 27, 19 marzo 2021

Contatta Eliapos su sentenza della Cassazione Penale sez. 4 n. 10143 del 16 marzo 2021 e sull’avviso INAIL Puglia Long Covid per saperne di più e per riceverne i testi. Ti ricordiamo che è in partenza per l’8 aprile 2021 il corso di formazione e aggiornamento per RSPP/DATORE DI LAVORO.

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