lavoratori a rischi del tipo di quello in concreto realizzatosi

Poncho a frange della lavoratrice impigliato nell’albero motore di un telaio tessile.

Mancanza di un adeguato dispositivo di protezione

Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,

Riportiamo la recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 25 giugno 2018, n. 29144:

Il caso ha riguardato un infortunio sul lavoro ai danni della dipendente di un’ impresa individuale della quale il titolare era responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La dipendente era addetta all’impiego di un telaio tessile che aveva un albero rotante sprovvisto di protezione; essendosi la stessa abbassata per effettuare un intervento sul macchinario, il poncho a frange indossato dalla donna rimaneva impigliato nell’albero motore che la trascinava verso il basso, provocandone l’urto con lo sterno e con il mento, con tale violenza che le venivano diagnosticate lesioni guaribili in 220 giorni.

Al titolare veniva contestato di avere messo a disposizione dei dipendenti un macchinario sprovvisto di sistema di protezione atto a impedire ai lavoratori di entrare in contatto con parti in movimento, in violazione del combinato disposto degli artt. 71, comma 1 e 70, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, nonché dell’Allegato V allo stesso decreto, prima parte, punto 6.1.

Leggiamo, inoltre:

“Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione”… omissis…

Nella fattispecie il rischio non era stato adeguatamente fronteggiato, atteso che non veniva scongiurato il rischio che il lavoratore, anche solo accidentalmente o per distrazione, potesse avvicinarsi all’albero di rotazione in movimento, essendone eventualmente trascinato in caso di incaglio. L’unico modo per evitare detto rischio era quello di approntare un dispositivo di protezione da applicarsi allo stesso macchinario, in modo da impedire l’avvicinamento alle parti in movimento, e non affidare solo a uno specifico obbligo di attivarsi del lavoratore il funzionamento in sicurezza. Tale dispositivo….. fu introdotto però solo dopo l’incidente (a riprova del fatto che era possibile attivarsi per consentire una volta per tutte l’impiego in sicurezza del telaio), e deve ragionevolmente escludersi che, se esso fosse stato già applicato sul macchinario in uso alla dipendente, l’incidente si sarebbe ugualmente verificato…

In conclusione il titolare è stato condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile.

Contatta Eliapos per saperne di più e per ricevere la sentenza della Cassazione Penale numero 29144 del 25 giugno 2018. Ti ricordiamo che l’argomento sarà oggetto di approfondimento nel corso di aggiornamento per datore di lavoro in partenza dal 2 luglio 2018.

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Anno 4 n. 25, 25 giugno 2018

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