Interpello n. 1/2021 del Ministero del Lavoro: chiarimenti su anzianità di servizio e cassa integrazione nel settore aeroportuale

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 1/2021 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità che una società del settore aeroportuale handling ottenga l’estensione della CIGS, già in corso per i propri dipendenti, anche nei confronti dei lavoratori assunti dalla stessa società in occasione dell’aggiudicazione di un appalto di servizio, in applicazione della clausola sociale contenuta nel CCNL Trasporto aereo – parte speciale Handlers.
“Handling aeroportuale” è un termine anglosassone che identifica l’insieme dei servizi destinati all’assistenza a terra degli aeromobili e delle persone trasportate (imbarco e sbarco dei passeggeri e delle merci, ricovero degli aeromobili, ecc.). Trattasi di servizi necessari ed accessori all’esercizio del trasporto aereo che comportano l’utilizzo delle strutture dell’aerodromo. Negli aeroporti statali l’esercizio dell’attività aeroportuale è riservato allo Stato, che vi provvede o direttamente (Ministero dei trasporti) o indirettamente, attraverso un provvedimento di concessione. (fonte: Enciclopedia giuridica -edizione 2020)
Tale servizio di handling aeroportuale è quindi oggetto di uno specifico affidamento, da parte dei singoli vettori, a società specializzate. Queste ultime, però, impiegano il personale di cui dispongono per lo svolgimento del servizio in favore di tutti i propri vettori-clienti, in modo promiscuo e contemporaneamente, con la conseguenza che in caso di cambio di appalto, non è possibile verificare con certezza se i lavoratori assunti dalla società appaltatrice subentrante, in applicazione della clausola sociale, siano stati impiegati con continuità, dal precedente appaltatore, nelle attività di assistenza allo specifico vettore committente.
La circostanza suddetta potrebbe determinare ricadute negative sulla possibilità di utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono essere destinatari di tali trattamenti i lavoratori che, alla data della relativa domanda di concessione, vantino un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, mentre il successivo comma 3 chiarisce che, per i lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, l’anzianità si computa “tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.” Il Ministero, a tal riguardo, precisa che per il settore dell’handling aeroportuale il requisito dell’anzianità si calcola considerando l’impiego del dipendente “nella medesima attività (e unità produttiva) oggetto dell’appalto, a prescindere dalla specifica azienda committente per la quale l’attività di handling è stata espletata” (Fonte: Min. Lavoro – Interpello n. 1/2021).

Anno 7, n° 8, 31 gennaio 2021

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