Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,

rispondiamo al quesito posto da alcuni lettori relativo al dubbio sulla  perdita di operatività del  coordinatore per la sicurezza nei cantieri che entro il termine dei 5 anni non abbia completato l’aggiornamento, precisando che:

  1. coloro che non hanno completato l’aggiornamento nel termine previsto, non potranno ricoprire il ruolo di coordinatore, né in fase di progettazione, né in fase di esecuzione, fino a quando non avranno integrato l’aggiornamento con le ore di formazione mancanti;
  2. il mancato aggiornamento non annulla  la formazione acquisita, in particolare,  resta valido il corso da 120 ore;
  3. il raggiungimento nel quinquennio di un numero di ore di aggiornamento superiore a 40,  non può  valere come credito per le annualità successive;

Tale  questione fu, a suo tempo, chiarita con l’interpello 17/2013 del Ministero del Lavoro.

La Commissione per gli Interpelli del Ministero Del Lavoro trasferisce alla figura del coordinatore per la sicurezza quanto già stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per la formazione dei Addetti/Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP – ASPP). Secondo l’Accordo Stato-Regioni, infatti, l’ASPP o il RSPP che non adempie l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria operatività finché non completa l’aggiornamento.

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Anno 1 n. 14,  31 ottobre 2015

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