Con la circolare n.79 del 2 maggio 2017 l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sull’obbligo di rettifica della prognosi in caso di variazioni rispetto al certificato in corso e in caso di rientro anticipato in servizio del lavoratore malato.

Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,
alla luce dell’ultima circolare emessa dall’Inps in merito alle assenze per malattia del lavoratore, esaminiamo nel dettaglio la relativa normativa:

Malattia: chi paga?
La malattia di un lavoratore dipendente non è interamente a carico dell’Inps, in alcuni casi il pagamento compete al datore di lavoro, vediamo in quali.
La malattia che si risolve entro 3 giorni lavorativi, come ad esempio una indisposizione, un raffreddore ecc…, è interamente a carico del datore di lavoro che coprirà al 100% la retribuzione del dipendente (limitatamente alle prime 2 malattie dell’anno solare, la terza è coperta al 66% e la quarta al 50%. Dalla quinta in poi il datore di lavoro non è più tenuto ad alcun pagamento).In ogni caso, per ogni malattia, i primi 3 giorni, chiamati “periodo di carenza”, sono a carico del datore di lavoro, anche se la malattia è più lunga.
L’Inps, oltre a non indennizzare il periodo di carenza, non indennizza nemmeno le festività che coincidono con il periodo di malattia per operai e apprendisti operai, le festività che cadono la domenica per gli impiegati del Terziario e per gli apprendisti dello stesso settore e le giornate di malattie che coincidono con il santo patrono (poiché retribuite dal datore di lavoro).
L’Inps non riconosce il pagamento della malattie ad alcune categorie di lavoratori ( per ai quali subentra il datore di lavoro); vediamo quali sono:
• impiegati, quadri e dirigenti, nel settore industria e artigianato;
• impiegati da proprietari di stabili, portieri, viaggiatori/piazzisti/rappresentanti, dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali, dirigenti, inquadrati nel settore commercio;
• impiegati, operai e dirigenti, nel settore Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati.
Cosa rischia il lavoratore che presenta il certificato di assenza per malattia con un giorno di ritardo?
La legge prevede espressamente che il lavoratore in malattia debba immediatamente contattare il medico per mettere quest’ultimo nelle condizioni di inviare all’Inps il certificato di assenza.
Se non segue questa procedura può subire le sanzioni disciplinari. La Cassazione (con la sentenza n. 106 del 2013) ha anche chiarito che se il ritardo non va oltre le 24 ore, e quindi il certificato medico di malattia viene presentato entro il giorno dopo, non si arriva al licenziamento. Questo per il principio di proporzionalità tra violazione e sanzione subita.
In pratica i giudici hanno presunto la buona fede del dipendente che ottempera all’obbligo di presentare il certificato anche se il giorno successivo. Fatta questa premessa la Suprema Corte ha quindi giudicato eccessivo e ingiustificato il licenziamento del dipendente che ha presentato il certificato con un giorno solamente di ritardo, a prescindere da quelle che siano le ragioni del ritardo e le colpe del lavoratore.
Attenzione quindi perché la sentenza non nega che esiste l’obbligo di produrlo il giorno stesso ma solamente che si arriva al licenziamento solo per casi di ritardi molto gravi.
Si può tornare al lavoro prima della data di fine prognosi?
Il lavoratore non può rientrare al lavoro prima della data di fine prognosi prevista dal certificato di malattia, senza prima rettificare la data stessa.
Il lavoratore che rientra al lavoro prima della fine del certificato rischia una sanzione amministrativa in caso si assenza ingiustificata alla visita fiscale. A comunicarlo è l’Inps con la Circolare n. 79 /2017. Spesso capita che il lavoratore rientra al prima della fine della prognosi indicata sul certificato di malattia: il comportamento, secondo l’Inps, è scorretto perché va a creare all’istituto delle difficoltà per il disallineamento della durata effettiva della malattia e la prognosi riportata sul certificato.
Il mancato aggiornamento della prognosi può indurre l’Inps a ritenere che l’evento di malattia sia ancora in corso continuando ad erogare, quindi, l’indennità di malattia che andrà recuperata nella quota non dovuta di prestazione.
L’Inps con la circolare n. 79/2017 comunica, inoltre, che in caso di assenza nel corso della visita fiscale per la mancata o la tardiva comunicazione della ripresa lavorativa anticipata, vengono applicate le sanzioni previste per i casi di assenza ingiustificata alla visita fiscale nella misura stabilita dalla legge. Per essere considerata tempestiva, spiega l’Inps, la rettifica del certificato di malattia deve essere presentata non prima del termine della prognosi contenuta nel certificato, ma prima della ripresa anticipata del lavoro. Tale rettifica va richiesta allo stesso medico che ha redatto il primo certificato medico sul quale era riportata la prognosi più lunga. Il dipendente potrà, quindi, essere riammesso al lavoro soltanto in presenza di un certificato che rettifica la prognosi originaria.
Finta malattia e certificato medico: cosa rischia il lavoratore?
Per tutte le malattie per le quali la patologia non è accertabile (mal di schiena, dolore cervicale, depressione) è molto facile per il lavoratore raggirare il medico di famiglia per farsi rilasciare un certificato di malattia. In questo modo il lavoratore, conoscendo il proprio medico, potrebbe anche bluffare e non andare al lavoro per una finta malattia, certificata però dal medico.
Anche in presenza di certificato medico è bene sapere che in caso di finta malattia si rischia il licenziamento in tronco poiché c’è sempre la visita fiscale che può accertare la sussistenza o meno della patologia e il medico fiscale potrebbe essere meno indulgente del medico di famiglia.
A questo punto, quindi, meglio un’assenza ingiustificata dal lavoro piuttosto che una finta malattia: per la seconda, infatti si rischia il licenziamento poiché il datore di lavoro potrebbe perdere la fiducia nel lavoratore e licenziarlo senza preavviso.
A chiarirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 10154 del 21 aprile 2017, con la quale si afferma che il lavoratore smascherato dal medico fiscale, con consulenza tecnica d’ufficio, per una finta malattia per la quale era stato richiesto il certificato medico, perde il posto di lavoro: conseguentemente il lavoratore che, pur in possesso di certificato medico, risulta non malato può essere licenziato senza preavviso.
Se il medico fiscale non trova il lavoratore all’indirizzo fornito per la reperibilità dalla malattia quali sanzioni scattano e quali sono le tutele da attivare?
La visita fiscale viene inviata dall’Inps per il controllo del lavoratore in malattia. Ma cosa succede se il medico non trova il dipendente nelle fasce orarie di reperibilità? Il licenziamento non scatta in automatico ma va valutato caso per caso.
Irreperibilità visita fiscale: sanzioni e licenziamento
L’assenza ingiustificata alla prima visita causa la perdita totale del trattamento economico. Alla seconda visita si perde anche il 50% del trattamento economico per il residuo periodo.
Visita fiscale: esenzione reperibilità
L’eventuale causa di forza maggiore che costringa il dipendente a uscire di casa durante gli orari di visita fiscale, deve essere comunicata con anticipo al datore di lavoro o all’Inps. Di recente la Cassazione si è occupata anche dalla questione delle giustificazioni. I giudici hanno stabilito che il licenziamento debba essere valutato caso per caso, sulla base della gravità del comportamento del dipendente. Il caso di specie mette in luce la questione della cd “malattia certa”: se il lavoratore non è stato trovato all’indirizzo di reperibilità ma si presenta regolarmente in ambulatorio il giorno seguente e la malattia venga appurata, il licenziamento non può essere considerato legittimo. Diverso è il caso in cui la condotta del lavoratore possa essere considerata lesiva del rapporto di fiducia con l’azienda.
Orari reperibilità: regole dipendenti privati e pubblici
Per le visite mediche domiciliari nei periodi di malattia dei dipendenti del settore privato cambiano i periodi di reperibilità con delle esenzioni specifiche alle fasce orarie delle visite. A prevederlo è il decreto del Ministero del Lavoro dello scorso 11 gennaio, pubblicato il 21 gennaio in G.U. n. 16. Con questa misura si vanno ad estendere le esenzioni alla reperibilità previste per i dipendenti del settore pubblico anche a quelli del privato. L’esclusione del rispetto delle fasce di reperibilità è applicata a lavoratori subordinati e dipendenti dei settori privati per i quali l’assenza dal lavoro dipenda da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o a stati connessi a invalidità riconosciuta (per la quale sia presente una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 67%. Dalla normativa restano esclusi, e quindi rimangono soggetti alla reperibilità, i lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro e i dipendenti per i quali è stata già effettuata una visita fiscale per il periodo indicato nel certificato.
Cosa accade se il lavoratore in malattia, uscito durante le fasce di reperibilità, rientra mentre il medico sta effettuando la visita fiscale?
Il lavoratore in malattia deve rispettare le fasce di reperibilità stabilite dalla legge per permettere la visita fiscale.
Il medico incaricato per la visita fiscale deve segnalare la presenza in casa del malato. Se, quindi, il medico fiscale si accorge che il lavoratore malato si era allontanato da casa durante le fasce di reperibilità è tenuto a segnalarlo. E’ da sottolineare che il medico fiscale, in questo caso, non è tenuto ad effettuare la visita. Il medico, nella sua relazione, deve segnalare l’assenza del dipendente malato sul proprio verbale, appuntando anche le motivazioni addotte. Sarà lo stesso medico fiscale ad informare il lavoratore in oggetto che è suscettibile della sanzione amministrativa prevista per chi non viene trovato in casa durante le fasce di reperibilità previste per la visita fiscale. A questo punto il dipendente malato dovrà produrre la certificazione o documentazione giustificativa.
Riassumendo, quindi, se anche il lavoratore rientra mentre il medico fiscale sta citofonando o se ne sta andando, e riesce a bloccarlo e a farsi visitare, la sua assenza dovrà essere in ogni caso segnalata all’Inps. Il lavoratore, quindi, dovrà presentarsi alla visita di controllo ambulatoriale il primo giorno successivo a quello in cui il medico fiscale ha fatto visita alla sua abitazione.
Quali sono le sanzioni per assenza non giustificata durante le fasce di reperibilità?
L’ assenza non giustificata durante le fasce di reperibilità per visita fiscale comporta le seguenti sanzioni:
•la perdita dell’indennità di malattia di 10 giorni di calendario in caso di prima assenza,
•la perdita del 50% dell’indennità del restante periodo di malattia in caso di seconda assenza,
•la perdita del 100% dell’indennità in caso di terza assenza.
Quale è l’orario reperibilità?
L’orario di reperibilità entro il quale possono verificarsi le visite fiscali resta quello previsto dal decreto ministeriale del 1986:
•dalle ore 10,00 alle ore 12,00
•dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

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Anno 3 n.21, 26 giugno 2017

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