Al lavoratore intermittente si applicano gli stessi istituti normativi  del rapporto di lavoro subordinato?

Gentilissima/o web- Lettrice / Lettore,

L’A.N.I.S.A.  (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio)  ha presentato  istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali; in particolare, se in tale ipotesi sia possibile erogare unicamente il controvalore per la prestazione svolta come se si fosse in regime di orario ordinario di lavoro e non anche la maggiorazione per lavoro straordinario,  prevista dalla contrattazione collettiva.

A tal riguardo, con l’interpello n. 6 del 2018,  il Ministero evidenzia che  Il decreto legislativo n. 81 del 2015 recante: ”Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, nel disciplinare l’istituto del lavoro a chiamata, prevede che il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato dal principio di “proporzionalità”, ossia deve essere determinato in base alla prestazione effettivamente eseguita, e dal principio di non discriminazione. L’articolo 17, inoltre, stabilisce, al comma 1, che il lavoratore intermittente non debba ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e, al comma 2, che nei suoi confronti trovino applicazione in misura “proporzionale” gli istituti normativi tipici del rapporto di lavoro subordinato, per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, delle ferie, dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

Ricordiamo, inoltre, che l’art. 35 (“Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà”)- comma 4- del  decreto medesimo attualmente regolamenta la ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra somministratore e utilizzatore e prevede che:

“Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.

L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.”

Inoltre, la mancanza della valutazione dei rischi  in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ”comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, che potrà essere a tempo parziale. ( lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Il suddetto D. Lgs. n. 81/2008,  all’articolo 4 c.2, prevede, altresì,  che “i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [ora art. 30 e seguenti D.Lgs.n.81/2015.] e  ss.mm.ii. ed i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.”

Contatta Eliapos per ricevere l’interpello n. 6/2018  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e per saperne di più.

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Anno  4 n. 29 – 26 ottobre 2018

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