Chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’aumento delle sanzioni

Gentilissima/o web- Lettrice / Lettore,

nella newsletter n. 1/2019 sono state riportate alcune novità di rilievo  in materia di sicurezza sul lavoro sono contenute nella Legge di Bilancio 2019, ( L. 30 dicembre 2018, n. 145 in G.U. N. 302 del 31 dicembre 2018 – Supplemento Ordinario n. 62 L)

A tal proposito si evidenzia che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle maggiorazioni sulle sanzioni in materia di lavoro, previste dalla  citata Legge 145/2018.

 

In particolare, la  lett. d)  del comma 445 dell’art.1 della legge in argomento stabilisce:

  l’aumento del 20% degli importi previsti da:
art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;
art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;
art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;
commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.
Le maggiorazioni del 10% degli importi sono invece dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale da  individuarsi con decreto del Ministro del Lavoro.
L’Ispettorato precisa che le maggiorazioni sopra indicate:
• sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
• in forza del principio del tempus regit actum,  trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, (e come più volte evidenziato dalla giurisprudenza  INL ricorda che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa -ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);
• nel limite di 15 milioni di € annui (vd. lett. g) del medesimo comma 445) e sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate ,con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale. L’Ispettorato sottolinea, al riguardo,  che per semplificare gli adempimenti, ha già avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, nelle more del cui rilascio le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo.

 

Contatta Eliapos per ricevere la circolare  INL n. 2 del 14 gennaio 2019  e per saperne di più sull’aumento delle sanzioni .

L’argomento sarà trattato nel corso per  RLS  che avrà inizio il 6 febbraio p.v.

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Anno  5 n. 3 –  30 gennaio  2019

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