Al datore di lavoro oppure al dirigente che omette di erogare la formazione o la sorveglianza sanitaria a più lavoratori restano invariati gli importi delle sanzioni?

 

Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,

Rispondiamo al quesito relativo all’entità delle sanzioni per la mancata formazione di lavoratori sulla sicurezza e per chi “dimentica” le viste mediche di idoneità  nel caso di  omissioni che riguardano un solo lavoratore, oppure più lavoratori. Evidenziamo, preliminarmente, che con il decreto legislativo n. 151/2015 le sanzioni per la mancata formazione di lavoratori  sulla sicurezza e per chi “dimentica” le viste mediche di idoneità sono diventate graduali.

La gradualità riguarda le sanzioni comminate per le violazioni legate al mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (in sostanza, la visita di idoneità alla mansione), l’omessa formazione di lavoratori e dirigenti in conformità all’accordo Stato-Regioni del 2011, la mancata formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e degli addetti alle emergenze. In particolare, il comma 6-bis dell’articolo 55 del Dlgs n.81/2008 dispone che le sanzioni previste per queste violazioni siano raddoppiate se riferite a più di cinque lavoratori e triplicate se si tratta di più di dieci lavoratori.

 

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Anno 4 n. 4, 9  febbraio 2018

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