In presenza di concentrazione di gas radon superiore al limite stabilito, quali azioni sono obbligati ad intraprendere gli esercenti le attività di cui all’art.4, comma 1, della L. R. Puglia n.30/ 2016?

 

Gentilissima/o web- Lettrice / Lettore,
In materia di misurazione del gas radon rispondiamo al quesito che riguarda gli adempimenti a carico degli esercenti le attività di cui all’art.4, comma 1, della Legge Regionale della Puglia n.30/ 2016 e ss.mm.ii. in presenza di concentrazione superiore al limite stabilito.
Esaminiamo, preliminarmente, la normativa di riferimento: l’art. 25 dalla L. R. Puglia n. 36 del 09/08/2017 ha apportato alcune modifiche alla L. R. n. 30 del 3 novembre 16 recante: “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso”. Tali modifiche sono entrate in vigore nello stesso giorno di pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, cioè 11 agosto 2017.
In particolare, sono stati modificati gli artt. 3 e 4 contenenti indicazioni relative alla misurazione dei livelli di concentrazione del gas radon, rispettivamente nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti.

L’art 3 fissa a 300 bq/mc i limiti di concentrazione di gas radon in ambiente chiuso per le nuove costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete; livelli da misurarsi con strumentazione passiva. L’articolo stesso, stabilisce che il progetto edilizio per le nuove costruzioni deve contenere i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell’edificio, con una relazione tecnica dettagliata contenente:
a) Indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;
b) Indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;
c) Soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l’accumulo di gas radon nei diversi locali.

Entro 6 mesi dal deposito della segnalazione certificata ai fini dell’agibilità devono essere avviate le misurazioni dei livelli di concentrazione.

Il citato articolo 3, così come sostituito dalla l’art. 25 dalla L.R. n. 36/2017, riguarda tutte le nuove costruzioni i cui titoli abilitativi si siano formati a partire dal 19 novembre 2016.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti di cui all’art 4 della citata L.R. n. 30/2016 sono stati fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale. In particolare, l’art.4 prevede che:

– per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non possa superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva; lettera a), comma 1

– per  gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli destinati all’istruzione, e aperti al pubblico con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non possa superare 300 bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superficie non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione. lettera b), comma 1

Lo stesso art. 4 stabilisce che  gli esercenti (anche se trattasi di affittuari) le attività indicate  al comma 1, provvedono, entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè 11/08/2017), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad Arpa Puglia. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

Rispondiamo al quesito precisando che, qualora dall’esito delle misurazioni  il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato dall’art.4 comma 1, il proprietario dell’immobile:

  • presenta al comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno.
  • Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.
  • Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla legge.

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