FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN MODALITÀ E-LEARNING: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN MODALITÀ E-LEARNING: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’Interpello n. 4 del 21 marzo 2016, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare, nella formazione specifica dei lavoratori, la modalità e-learning.

La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’Interpello n. 4 del 21 marzo 2016, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare, nella formazione specifica dei lavoratori, la modalità e-learning.
L’art. 37 del D.Lgs 81/08 s.m.i. disciplina la “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ed in particolare per i Lavoratori è prevista una formazione generale ed una specifica in base alla “classificazione di rischio” dell’azienda e secondo il seguente schema:

Livello di rischio Formazione generale Formazione specifica Totale
Rischio BASSO 4 ore 4 ore 8 ore
Rischio MEDIO 4 ore 8 ore 12 ore
Rischio ALTO 4 ore 12 ore 16 ore
Al riguardo la Commissione precisa che la formazione a distanza è consentita per la formazione generale dei lavoratori: tale modalità non può essere pertanto utilizzata nella formazione specifica se non nei progetti formativi sperimentali, specificamente individuati dalle Regioni.

Visualizza il testo dell’interpello n. 4/2016