Le principali novità del decreto del 22 gennaio 2019

Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,

È stato pubblicato in G. U. n. 37 del 13 febbraio 2019  il decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2019 recante: “ Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” che è entrato in vigore dopo i trenta giorni dalla pubblicazione. Tale provvedimento:

  • individua i criteri generali di sicurezza ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
  • si applica alle attività per il segnalamento temporaneo indicate dall’articolo 2 del disciplinare tecnico del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2012,
  • abroga il precedente decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013.

Dalla lettura comparata tra il vecchio decreto ed il nuovo una prima differenza, relativamente alla formazione,  riguarda i soggetti che devono essere obbligatoriamente formati:

infatti, in attuazione del  punto 2 dell’Allegato II (Destinatari dei corsi) i corsi sono diretti ai lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, sparisce l’estensione agli “addetti ad attività in presenza di traffico”.

Un’altra differenza riguarda  la composizione della squadra (Allegato I  punto 2.1.): non più una squadra composta in maggioranza da operatori che avevano completato il percorso formativo previsto, ma ai sensi del nuovo decreto, una squadra in cui tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo.

Inoltre, la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.

Relativamente ai  contenuti della formazione,  si segnalano le seguenti modifiche:

  • vengono eliminati i cenni sulla legislazione generale di sicurezza,
  • si conferma che il percorso formativo viene differenziato per categoria di strada,
  • viene introdotta la tematica delle tecniche di integrazione e revisione della segnaletica per cantieri, che vanno ad affiancare quelle già previste per l’installazione e rimozione;
  • il termine “ lavoratori” sostituisce quello di operatori   (es. percorso formativo per lavoratori).

Restano invariati i tempi della formazione, ma sia il modulo tecnico (tre ore per i lavoratori, cinque ore per i preposti), che quello pratico di 4 ore, riguarderanno le categorie di strade, nonché le attività di emergenza.

Dal punto di vista della formazione viene disciplinato il passaggio da “lavoratore” a “preposto”:

in particolare,  se il nuovo preposto ha già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la formazione dovrà essere integrata, in relazione ai compiti dallo stesso esercitati, con un corso della durata di quattro ore, oltre alla   verifica finale.

L’aggiornamento va effettuato nel corso di ogni quinquennio (non più, quindi, ogni quattro anni),  con interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore (non più tre), in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa.

Gli aggiornamenti formativi potranno essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.

Novità anche  per quanto riguarda i formatori e gli istruttori con requisiti  più stringenti.

 

Ti ricordiamo che  Eliapos sta organizzando i corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare che si svolgeranno dal 9 al 12 aprile 2019.

Contatta Eliapos sul decreto del 22 gennaio 2019 per riceverne il testo e per saperne di più.  

 

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Anno   5 n. 15, 15 marzo  2019

 

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