Eliapos SICUREZZA –  Anno 2 n. 14, 16 maggio 2016

D. LGS. n. 81/2008: RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI

Con la sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016 la Cassazione ha stabilito che la vigilanza assoluta non è più un obbligo del Datore di Lavoro il quale non risponde dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa dell’infortunato.

Tuttavia il datore di lavoro, per escludere ogni responsabilità, deve dimostrare di aver fornito i mezzi idonei alla prevenzione e di aver adempiuto agli obblighi normativi.

Il sistema della normativa antinfortunistica si è trasformato, quindi, da un modello “iperprotettivo” incentrato sulla figura del datore di lavoro – il garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, tenuto a fornire i dispositivi di sicurezza idonei ed a controllarne il corretto uso – ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.

La decisione della Corte trae origine dalla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile inflitta dalla Corte di Appello nei confronti dell’amministratore unico di una srl e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. A questi ultimi, ricorsi in Cassazione sul presupposto che la causa dell’infortunio fosse da imputare esclusivamente al comportamento negligente e imprudente dell’infortunato ed evidenziando che erano state prese tutte le misure preventive previste dalla legge, è stata riconosciuta la non responsabilità.

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