Eliapos effettua indagini e misurazioni di campi elettromagnetici in ambienti di lavoro (CEM)

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con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, (NIR dalle iniziali della definizione inglese Non-Ionizing Radiation), si indica in genere quella parte dello spettro elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso:

  1. in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole; tale sezione include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa,

  2. In una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR).

Quest’ultima viene a sua volta suddivisa,

  1. in funzione della frequenza, in una sezione ottica (300 GHz – 3×104 THz) e
  2. in una non ottica (0 Hz – 300 GHz).

La seconda comprende le microonde (MW: microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici.

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati producono sostanzialmente due effetti fondamentali:

  1. induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili,
  2. cessione di energia con rialzo termico.

Effetti diretti

Tali effetti sono definiti “effetti diretti” ( effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico), risultato, cioè, di un’interazione diretta dei campi con il corpo umano. Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale l’induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente stimolabili, come nervi e muscoli. Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e riscaldamento.

A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest’ultimo effetto è l’unico a permanere e al, di sopra di 10 GHz, l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute.

Gli effetti diretti si manifestano al di sopra di specifiche soglie  di induzione: allo stato attuale esiste una base logico-scientifica per la definizione di valori limite di esposizione che ne prevengano l’insorgenza in soggetti che non abbiano controindicazioni specifiche all’esposizione.

Effetti indiretti

Oltre agli effetti diretti, esistono effetti indiretti (provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico) che possono avere gravi ricadute sulla salute e sicurezza e pertanto vanno prevenuti. E’ da tener presente che nella maggior parte dei casi il rispetto dei livelli di azione prescritti per i lavoratori dall’attuale normativa non garantisce la prevenzione degli effetti indiretti, che vanno presi in esame in maniera specifica, facendo riferimento in primo luogo al rispetto dei valori limite espositivi prescritti per la popolazione generale e per i luoghi aperti al pubblico.

Gli effetti indiretti sono i seguenti:

  • interferenze con attrezzature e altri dispositivi medici elettronici,

  • interferenze con attrezzature o dispositivi medici impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci o defibrillatori,

  • interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, ad esempio pompe insuliniche,

  • interferenze con dispositivi impiantati passivi, ad esempio protesi articolari, chiodi, fili o piastre di metallo,

  • effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art,

  • rischio di proiettili a causa di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico,

  • innesco involontario di detonatori,

  • innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi,

  • scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca con un oggetto conduttore in un campo elettromagnetico e uno dei due non è collegato a terra. 

Alcuni gruppi di lavoratori sono considerati particolarmente a rischio per i campi elettromagnetici. Tali lavoratori non possono essere protetti adeguatamente mediante i livelli di azione stabiliti dal D. lgs. n. 81/08 , pertanto i datori di lavoro devono valutare la loro esposizione separatamente da quella degli altri lavoratori.

I lavoratori esposti a particolari rischi sono in genere tutelati adeguatamente mediante il rispetto dei livelli di riferimento specificati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio Europeo. Per un’esigua minoranza, tuttavia, anche questi livelli di riferimento non possono garantire una protezione adeguata. Queste persone riceveranno consigli adeguati dal proprio medico curante e ciò dovrebbe permettere al datore di lavoro di stabilire se la persona è esposta a un rischio sul luogo di lavoro o meno. 

Protezione dagli effetti certi

Le linee guida dell’ICNIRP (acronimo di International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti-) sono assunte quale riferimento tecnico-scientifico dalla direttiva 2013/35/CE che stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenze tra 0Hz e 300 GHz. 

La suddetta direttiva 2013/35/UE è stata recepita con D. lgs. 1 agosto 2016 n.159, in GU n. 192 del 18-8-2016, – recante “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)” e che abroga la direttiva 2004/40/CE. (16G00172) “- che ha, tra l’altro, modificato ed integrato il Titolo VIII, Capo IV, del D. lgs. n. 81/08.

Tali disposizioni riguardano la protezione dagli effetti certi (effetti acuti) di tipo diretto ed indiretto che hanno una ricaduta in termini sanitari (“rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto” cfr. DLgs.81/2008, art. 206 comma 1).

Coerentemente con gli scopi della direttiva europea, il D. lgs. n.159/2006 non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i quali mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità, né i rischi conseguenti al contatto con i conduttori in tensione (art. 206, comma 2) questi ultimi già coperti dalle norme per la sicurezza elettrica.

Si evidenzia che la maggior parte degli effetti avversi considerati nel D. Lgs.n.81/2008 compaiono immediatamente (es. aritmie, contrazioni muscolari, ustioni, malfunzionamento pacemaker e dispositivi elettronici impiantati etc.), ma alcuni, come la cataratta o la sterilità maschile, essendo la conseguenza di un meccanismo cumulativo, possono manifestarsi a distanza di tempo.

Si riporta, in conclusione, il testo dell’ articolo 210-bis del richiamato D. Lgs.n.81/2008 in materia di informazione e formazione per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

a) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;

b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;

c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.”

I tecnici di Eliapos eseguono la misurazione dei campi elettromagnetici, sia a bassa frequenza che ad alta frequenza, negli edifici e nei luoghi di lavoro, al fine di evidenziare il rispetto dei limiti normativi e l’effettiva esposizione dei lavoratori a tale rischio. Se necessarie, alla fine della valutazione, saranno suggerite le soluzioni per mitigare l’effetto dei campi attraverso le prassi più idonee di utilizzazione e zonizzazione delle aree, oppure mediante l’ installazione di opportune schermature, ove applicabili.

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Anno 4 n. 18, 14 maggio 2018

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