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L’  Accordo Stato – Regioni del 7  luglio 2016 (Repertorio Atti n.128/CSR)  ha apportato, tra le altre,  alcune modifiche al precedente  Accordo  del 22/02/2012  (Repertorio Atti n.53/CSR ) relativo alla formazione per l’utilizzo di particolari attrezzature di lavoro.

In particolare,  è stata modificata la data a decorrere dalla quale calcolare i 5 anni di validità degli attestati di abilitazione ( la data, quindi, entro cui effettuare l’aggiornamento) solamente per coloro che hanno  frequentato, prima del 12/03/2013, corsi di formazione di durata e contenuti equivalenti a quelli previsti dal citato Accordo del 2012; in tal caso il quinquennio deve essere calcolato dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso (12/03/2013), anziché dalla data di effettuazione della verifica finale, come precedentemente stabilito.

Pertanto, per ciascuna abilitazione conseguita in sede formativa, i datori di lavoro devono far frequentare ai propri operatori un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore, entro il 12 marzo 2018. Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all’Accordo del  22/2/2012 sono le seguenti:

  •  Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Gru a torre
  • Gru mobile
  • Gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
  • Trattori agricoli o forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • Pompe per calcestruzzo. Pompe per calcestruzzo.


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Anno  4 n. 2,  31 gennaio  2018