EliaposSICUREZZA – Anno 5 n.23, 5 agosto 2019

Attività di apposizione della segnaletica stradale – validità dei corsi 

Nuovo interpello della Commissione sulla validità dei corsi di aggiornamento
erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013
Gentilissima/o Lettrice / Lettore,
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con l’ interpello n. 5/2019 risponde all’ANCE sulla validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, che indicava i criteri generali di sicurezza concernenti le procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale; tale decreto interministeriale è stato abrogato, con decorrenza 15 marzo 2019, dal successivo decreto interministeriale del 22 gennaio 2019. Con l’istanza di interpello, presentata da ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) si chiede se alle imprese che svolgono attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, debba essere richiesto “un adeguamento dei corsi di formazione effettuati prima del 15 marzo 2019, sulla base del decreto del 2013, che stabiliva un periodo di aggiornamento della durata di quattro anni”.

La Commissione dopo aver analizzato i due suddetti decreti ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo, le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 trovino applicazione dalla data della loro entrata in vigore (15 marzo 2019); gli attestati conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del DI del 22 gennaio 2019 manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa.

Ti ricordiamo che l’argomento sarà trattato nell’ambito del corso di aggiornamento per coordinatori CSP-CSE in partenza dal mese di ottobre p.v.
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