Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,
rispondiamo al quesito circa la sussistenza o meno dell’obbligo di aggiornamento periodico della formazione dei lavoratori alla luce delle disposizioni del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.
Il D.P.R. in questione disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come individuati nello stesso D.P.R.
In particolare, l’art. 2 – comma 1, lettera d) – stabilisce che “l’attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro …” debba essere oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento rinviando, nel contempo, l’individuazione delle relative modalità e dei contenuti ad un apposito Accordo da sottoscriversi in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Allo stato attuale, pur in mancanza dei suddetti requisiti, l’obbligo dell’aggiornamento trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi.
A tal proposito si consiglia un aggiornamento con periodicità quinquennale, in linea con le disposizioni ex Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; si suggerisce, invece, un aggiornamento con cadenza triennale per le aziende nelle quali i lavori in argomento sono molto frequenti.

Vi ricordiamo che Eliapos organizza la prima edizione di aggiornamento dei lavoratori destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

EliaposSICUREZZA – Anno 2 n. 29, 7 novembre 2016