È in vigore dal 13 giugno 2013 il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 29 maggio 2013.

Gentilissime/i web- Lettrici / Lettori,
I gestori degli impianti di cui all’art.2 del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese) e gli impianti non soggetti ad Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) sono tenuti a presentare la domanda di AUA se interessati a richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo di almeno uno dei 7 titoli abilitativi in materia ambientale richiamati dall’art.3 del DPR 59/13:

1. Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs 152/2006;
2. Comunicazione preventiva di cui all’art.112 del D.Lgs 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D.Lgs 152/2006;
4. Autorizzazione generale di cui all’art.272 del D.Lgs 152/2006;
5. Comunicazione o nulla osta di cui all’art.8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n.477;
6. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art.9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n.99;
7. Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art.215 e 216 del D.Lgs 152/2006.

La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

Chi non può richiederla?
L’AUA non può essere richiesta se il progetto:
È soggetto alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale;
È stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) con esito negativo e, quindi, assoggettato alla procedura di VIA.

Dove presentare la domanda?
La domanda per il rilascio dell’AUA, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione, è presentata al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive), che provvede a trasmetterla in modalità telematica all’autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, verificandone la correttezza formale in accordo con l’autorità competente.
Qualora l’autorità competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al Suap, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Trascorsi 30 giorni, in assenza di comunicazioni, la domanda di AUA si intende correttamente presentata e dalla data del rilascio tale autorizzazione avrà durata pari a 15 anni. I gestori degli impianti almeno ogni 4 anni dovranno presentare una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente.

Quando presentare la domanda di rinnovo?
Ai fini del rinnovo dell’AUA il titolare della stessa, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà inviare all’Autorità competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all’art.4 comma1. Se le condizioni d’esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, rimangono immutate, sarà possibile far riferimento alla documentazione già in possesso dall’autorità competente. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continuerà ad avere efficacia l’autorizzazione esistente.

Modifiche dell’attività o dell’impianto in presenza di AUA già rilasciata
Il DPR 59/2013 definisce:

  • Modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto, che possa produrre effetti sull’ambiente. Il gestore dell’impianto in questo caso dovrà provvedere a darne comunicazione all’Autorità competente e se questa non si esprime entro 60 giorni, provvedere all’esecuzione della modifica;
  • Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell’AUA in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente. Il gestore dell’impianto in questo caso dovrà provvedere alla presentazione della domanda di autorizzazione secondo l’art.4 del DPR 59/2013.

Alla prossima newsletter
Anno 3 n.12, 23 maggio 2017

Eliapos fornisce assistenza alle aziende per la preparazione ed inoltro della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

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